(+39) 06.86.95.6900 info@microcredito.gov.it

Testo Unico Bancario, art. 111 e seguenti

 

Il recepimento della direttiva europea relativa al credito al consumo ha indotto rilevanti modifiche al Testo Unico Bancario ed alle norme che regolano l’attività finanziaria. Nell’ambito di tali norme, è stato rivisitato anche l’art. 111 del TUB, con il quale era stata recentemente introdotta, per la prima volta in Italia, una disciplina giuridica del microcredito.

 

Ai sensi di tale normativa, il microcredito può assumere due forme fondamentali:

  • il microcredito d’impresa, che punta a promuovere l’iniziativa economica di singoli individui e piccole società;
  • il microcredito sociale, che mira a dare un supporto a persone che versano in una condizione di difficoltà economica.

Il microcredito d’impresa deve avere le seguenti caratteristiche:

  • un ammontare non superiore a euro 25.000,00 e assenza di garanzie reali;
  • essere finalizzato all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • essere accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Per quanto riguarda il microcredito sociale, questo deve essere destinato a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Solo il sussistere di tali condizioni può autorizzare l’utilizzo del termine “microcredito”.

 

Link:
Articolo 111 e seguenti del Testo Unico Bancario

Linee Guida COCOF:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_it.cfm#2