Oggetto e finalità
Favorire la microimprenditorialità nell'accesso alle fonti finanziarie
mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l'avvio o lo sviluppo della microimpresa, organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Riferimenti normativi microcredito
- Art. 111 T.U.B.
- Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1°/12/2014
- Decreto MISE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
- Decreto Mise del 18/03/2015, pubblicato in GURI il 00/03/2015
- Disposizioni di Banca d'Italia per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito in attuazione dell'art. 111 del TUB e dell'art. 15 del DM (MEF) dei 17/10/2014
Principi generali
Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall'erogazione dei servizi ausiliari e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario. L'intervento sulle operazioni di microcredito è incastonato nell'operatività generale del Fondo di Garanzia per le PMI. Non variano, pertanto, le tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), le attività ammissibili, il regime di agevolazione (autorizzato ovvero de minimis).
Soggetti beneficiari [Disposizioni Operative FdG e art. 1 DM (MEF) n. 176/2014]
- Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni;
- Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;
- Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;
- Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti, la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;
- Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a.200,000 euro;
- Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro
Valutazione delle imprese beneficiarie
Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
Finalità dei finanziamenti [art. 2 DM (MEF) n. 176/2014]
- acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o, servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasingfinanziario;
- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.
L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio [art. 3 DM (MEF) n. 176/2014]
L'operatore di microcredito è tenuto a prestare, a pena di inefficacia della garanzia del Fondo, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
L'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma
scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.
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a cura di Di Marco Paoluzi, esperto “Micro-Work