Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,
lettera a)
Modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie concesse ai soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Si comunica che, a seguito delle modifiche apportate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, con riferimento alla modalità di concessione della garanzia sono apportate le seguenti modifiche.
- Modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell’attività
- Ammissibilità delle società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti non soci
non superiore alle 10 unità con possibilità di acquisire garanzie reali nel rispetto di quantoprevisto dalle vigenti disposizioni operative; - Ammissibilità di lavoratori autonomi o imprese titolari di p.iva da più di 5 anni;
- Ammissibilità di imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
- Ammissibilità delle società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti non soci
- Modifiche all’ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti
- Importo massimo finanziato pari a 75.000€, ovvero 100.000€ in favore delle società a
responsabilità limitata; - Durata massima del finanziamento pari a 10 anni.
- Importo massimo finanziato pari a 75.000€, ovvero 100.000€ in favore delle società a
- Misura di copertura della garanzia per le operazioni di microcredito di importo superiore a
50.000€, ovvero per le operazioni che determinano un’esposizione complessiva sul
microcredito superiore a 50.000€. Come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n.176, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima del 60%. Inoltre, la garanzia è concessa con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.
Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la predetta misura è il valore
massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che nonpotrà mai essere superiore al 60%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.
Per le operazioni finanziarie di importo fino a 50.000€ continua ad applicarsi quanto previsto dalla
disciplina originariamente contenuta nell’art. 15-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18
ottobre 2023, n.145 (DL Anticipi), come da Circolare n.21/2023, e successivamente prorogata conLegge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025), come da Circolare n.20/2024.