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La globalizzazione dei vantaggi o dei guai? Il modello è la finanza mista

Per l'economista La Torre le urgenze legate all’ambiente e al clima non devono fare dimenticare ai governi la grave crisi di disuguaglianza sociale ed economica. Per affrontare “la fase 2” dell’emergenza Coronavirus, la Regione Lazio si avvarrà di un team di esperti composti da professori di economia e di medicina, docenti universitari di impresa, top manager di Stato e giornalisti. Coordinerà il progetto il vicepresidente Daniele Leodori che è già al lavoro con il team di esperti chiamati ad elaborare proposte in termini di sostegno alle imprese, nuovi modelli sociali, organizzazione del lavoro nel rispetto delle misure di sicurezza. Nel team degli esperti anche Mario La Torre, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la “La Sapienza”, tra i maggiori esperti di finanza etica e sostenibile, già membro della taskforce G8 sugli investimenti ad impatto sociale, membro del Board dell’Ente nazionale per il microcredito e responsabile del Center for Positive Finance.

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Accordo Ente Nazionale per il Microcredito e JCI Italy, accordo di microcredito per i giovani imprenditori

Al via l’accordo l’Ente Nazionale per il Microcredito  e la Junior Chamber International – Italy per il sostegno dei percorsi di formazione e avvio delle attività di impresa attraverso gli strumenti della microfinanza, soprattutto nella attuale condizione di emergenza sanitaria ed economica legata al Coronavirus.

 

Obiettivo dell’Accordo è quello di promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti socialmente discriminati nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, anche attraverso il sostegno alla ricerca, allo sviluppo di nuove partnership in un’ottica di innovazione sociale, alla realizzazione di percorsi di crescita, nonché al reperimento delle risorse finanziarie.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti:

• Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e

professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB.

• Promozione delle opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni

attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani.

• Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.

• Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi

solidali e dell’etica del profitto.

• Attività congiunta di progettazione.

 

“Questo protocollo - spiega il presidente ENM, Mario Baccini -, siglato con un’associazione di under quaranta impegnati nello sviluppo della persona e dell’impresa, segna una grande opportunità di promozione per gli strumenti della microfinanza sia in ambito nazionale con il concorso diretto di JCI Italy che nella diffusione internazionale della cultura microfinanziaria proprio attraverso la testimonianza di questi giovani stakeholder”

 

“Soprattutto in momenti di difficoltà, come quello in cui si trova oggi il nostro paese a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, – continua il Presidente JCI Italy, Davide Bontempo – collaborazioni come quella siglata con l’Ente Nazionale del Microcredito, sono un concreto aiuto ai giovani imprenditori del nostro territorio locale e nazionale. L’obiettivo di questa partnership è infatti quella di fornire le giuste opportunità, e gli utili strumenti, per supportare lo sviluppo economico e la responsabilità sociale d’impresa. JCI Italy, facente parte di un network internazionale presente in oltre 120 paesi, si fa quindi promotrice di accordi, come quello sottoscritto, per dare un esempio concreto anche ad altri paesi che vivono le stesse criticità imprenditoriali”

Intervista al Presidente ENM Mario Baccini su ISORADIO

Ascolta l'intervista in formato Integrale al Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini

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COVID19 - L’AZIONE SOLIDALE DELL’ENM

Questa Emergenza Covid19 ha segnato tutti noi e il nostro agire è cambiato, nelle relazioni, nel lavoro, nelle attività sempre più digitali e a distanza e per il mondo della microfinanza ha significato una serie di attività che ampliano la platea dei beneficiari e soprattutto l’entità dei finanziamenti di microcredito. I decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti offriranno la possibilità a molte aziende di superare la crisi e il nostro compito come Ente Pubblico è quello di sostenere questa ripresa economica. Ma ci rendiamo conto che in questo momento di emergenza sanitaria e di crisi economica e sociale sono necessarie anche azioni di solidarietà.

Il microcredito , particolarmente in in questa difficile fase, e’ uno strumento fondamentale di finanza ad impatto sociale.

Al fine di potenziare il sostegno alla economia reale, ed amplificare l’efficacia dell’impatto sociale del microcredito , l’Ente partecipa e sostiene progetti promossi da Fondazioni ed altri Enti che in questo momento si attivano per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Il sostegno a tali iniziative avviene senza oneri gravanti sui fondi istituzionali gestiti Dall’Ente , ma su base volontaristica di tutti i collaboratori dell’Ente e degli operatori di microcredito collegati

allo stesso ENM.

L’Ente Nazionale per il Microcredito ha, quindi, deciso di sostenere un progetto di raccolta fondi solidale per l’acquisto di card spesa del valore di 20 euro per le famiglie e le persone bisognose. Nello spirito dell’economia sociale in cui nessuno può essere lasciato indietro, anche tutti i collaboratori dell’Ente hanno deciso di destinare una piccola donazione per aiutare chi è in difficoltà.

Il progetto è un’iniziativa della Fondazione Foedus, membro del Consiglio Nazionale ENM, che sta promuovendo questa attività solidale della MicroSocialCard. La Fondazione Foedus rilascerà ricevuta dell’avvenuta erogazione al fine di ottenere le detrazioni/deduzioni d’imposta descritte nell’Art. 66 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18”

Per conoscere il progetto e donare ci si può collegare al sito della fondazione www.fondazionefoedus.it

 

 

Le misure per il Microcredito del Cura Italia - Vademecum

Il Governo italiano ha emanato nel decreto Cura Italia una serie di provvedimenti atti ad
agevolare la piccola e media impresa. Di questi alcuni sono rivolti in particolare modo a quanti
utilizzano il microcredito. Per meglio illustrare ai beneficiari, ai tutor, agli agenti sul territorio
e agli intermediari finanziari le misure previste il centro studi dell’Ente Nazionale per il
Microcredito ha prodotto un vademecum utile a soddisfare le richieste più comuni di aziende e
professionisti.
Sperando possa agevolare il lavoro di tutti quelli che operano attraverso gli strumenti
microfinanziari, per il progresso economico e sociale del Paese, Vi invito a consultare questa
breve guida e a segnalarci ulteriori dubbi.
Superata l’emergenza sanitaria, sarà necessario ricostruire il tessuto economico e sociale del
Paese col nostro lavoro comune. Questo sarà possibile anche grazie alle misure previste dal
Governo per la piccola e microimpresa e i professionisti che, fondamento della nostra economia
e della nostra società, hanno reso grande il nostro Paese e continueranno a renderlo tale.

Mario Baccini

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”

DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL COMPARTO DEL MICROCREDITO

Vademecum



Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da COVID-19, il Governo ha emanato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto come “Decreto Cura Italia”, contenente una prima serie di misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Il decreto è entrato immediatamente in vigore e deve essere convertirlo in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni.

Si riportano qui di seguito le principali disposizioni del decreto che interessano il comparto del microcredito. Inoltre, con riferimento alla moratoria dei finanziamenti, si illustra per completezza di documentazione anche l’Accordo per il credito 2019 (e relativo Addendum), sottoscritto su questo tema tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali.

Pertanto, il presente vademecum è suddiviso nei seguenti capitoli:

 

  • Moratoria dei finanziamenti:

 

1a)    moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”;

1b)    moratoria prevista dall’Accordo per il credito 2019 e dal relativo Addendum;

 

  • Disposizioni sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese applicabili anche al comparto del microcredito;
  • Disposizioni in materia di importo massimo delle operazioni di microcredito.

 

E’ opportuno che le imprese e i professionisti facciano ricorso alle suddette misure unicamente in presenza di gravi ed effettive necessità aziendali o professionali, stante la natura eccezionale delle misure stesse.


IMPORTO DEL MICROCREDITO 

Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto CuraItalia che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

Vogliamo precisare che l’innalzamento dell’importo massimo delle operazioni di microcreditoimprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro, introdotto dall’art. 49 del Decreto Cura Italia e, adesso confluito nell’art. 13 del Decreto Liquidità, pur se efficace  trattandosi di normativa primaria  (ancorché in attesa di conversione del D L relativo), di fatto non sarà operativo fino alla  emanazione dei decreti attuativi in quanto ancora non assistito dalla garanzia del fondo P.M.I..

Ovvero fino all’adeguamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014 da parte del ministero competente, il fondo P.M.I. non fornirà la garanzia necessaria  in assenza della quale difficilmente gli intermediari finanziari erogheranno i nuovi importi previsti.

auspichiamo che l’aggiornamento avvenga nel più breve tempo possibile, e stiamo sollecitando il ministero competente. Rimangono, pertanto, vigenti la precedente normativa e la modulistica di cui è già in possesso. 

 

  • MORATORIA DEI FINANZIAMENTI

 

 

1a.    Moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”

 

  • Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in tema di moratoria?

 

L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.

 

  • Le operazioni di microcredito possono beneficiare della moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”?

 

Sì. La moratoria prevista dal decreto “Cura Italia” riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”. Tra questi ultimi rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 del TUB; pertanto, tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito.

 

  • Può essere sospeso il pagamento dell’intera rata o soltanto della quota capitale?

 

Con riferimento alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale. In tal caso, l’impresa continuerà a rimborsare la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.

 

  • La moratoria comporta oneri per le imprese che la richiedono?

 

No. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

 

  • La moratoria si attiva automaticamente per tutte le imprese danneggiate dal COVID-19?

 

No. Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l’impresa deve presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa stessa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

  • Quali altri requisiti devono avere le imprese per avvalersi della moratoria?

 

Per avvalersi della moratoria di cui al “Cura Italia”, le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto (e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

 

1b)    moratoria prevista dall’Accordo per il credito 2019 e dal relativo Addendum

 

 

  • Cosa prevedono l’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum in tema di moratoria?

 

L’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum prevedono che, per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020:

  1.  può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. Nel caso del leasing, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
  2. può essere richiesto l’allungamento della durata dei mutui, per un periodo massimo di estensione della scadenza fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

 

  • Quali requisiti sono richiesti per avvalersi della sospensione o dell’allungamento?

 

Al momento di presentazione della domanda, le imprese non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

 

  • Chi può chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti?

 

Possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori di attività economica.

 

  • Come interviene la garanzia del Fondo PMI sulle operazioni di sospensione e di allungamento?

 

Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell’11 marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai “soggetti richiedenti” la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all’allungamento della durata, viene adottata la conferma d’ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti non firmatari dell’accordo.

 

  • Le misure di sospensione e di allungamento si applicano anche alle operazioni di microcredito?

 

Sì. Infatti, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo richiamati dalla predetta circolare n. 5/2020 (i c.d. “soggetti richiedenti”) rientrano, oltre alle banche e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, anche gli operatori di microcredito di cui all’art. 111 dello stesso TUB. Come precisato dal Fondo, tali operatori, sebbene non siano firmatari dell’Accordo, possono beneficiare della procedura di maggior favore prevista per la sospensione o l’allungamento delle operazioni.

 

  • Quali sono i vantaggi della conferma d’ufficio della garanzia?

 

La possibilità di beneficiare della conferma d’ufficio della garanzia consente di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un’accettazione automatica ma un’apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori di microcredito dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l’annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l’urgenza delle problematiche legate all’epidemia.

 

 

  • DISPOSIZIONI SUL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI APPLICABILI ANCHE AL COMPARTO DEL MICROCREDITO
  • In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto “Cura Italia” interessano anche i beneficiari di operazioni di microcredito?
  • Rinegoziazione del debito con concessione di credito aggiuntivo (art. 49, comma 1, lett. d). Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e, cioè, dal 17 marzo al 17 dicembre 2020), sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
  • Sostegno alla liquidità (art. 49, comma 1, lett. k). Sempre per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall’emergenza COVID-19 possono ottenere finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, fino ad un massimo di 3.000 euro, concessi da banche o da altri intermediari (compresi gli operatori di microcredito). Tali finanziamenti sono garantiti dal Fondo PMI, gratuitamente e senza valutazione, nella misura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

 

 

 

  • In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto interessano direttamente gli operatori di microcredito?

 

Il comma 4 dell’art. 49 del decreto prevede che gli operatori di microcredito di cui all’articolo 111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari. Condizione essenziale è che tali finanziamenti siano destinati, da parte dei predetti operatori, ad operazioni di microcredito.

La garanzia è concessa a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento.

Relativamente ai nuovi operatori di microcredito costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la garanzia è concessa senza valutazione del merito di credito.

 

  • Quali sono i vantaggi dell’estensione della garanzia ai finanziamenti erogati a favore degli operatori di microcredito?

 

La norma, come più volte sollecitato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, viene incontro all’esigenza dei cosiddetti “111” di disporre di sufficienti risorse da destinare all’attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di provvista che finora ne ha condizionato l’operatività impedendo il consolidamento di un’offerta di microcredito competitiva e diffusa.

 

  • Quali altre disposizioni del decreto possono applicarsi al comparto del microcredito?

 

Il comma 6 dell’art. 49 del decreto è di potenziale interesse per il comparto microcreditizio, anche se non direttamente indirizzato ad esso. Tale norma, infatti, consente di elevare la percentuale massima di copertura della garanzia a valere sulle diverse Sezioni speciali del Fondo per le PMI fino al maggior limite eventualmente previsto dalla disciplina dell’Unione Europea (attualmente pari all’80 per cento). La norma riguarda le nuove operazioni.

Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.

Con specifico riguardo al comparto del microcredito, l’applicazione di tale norma può risultare interessante per le microimprese beneficiarie di finanziamenti ammessi alla garanzia della “Sezione speciale Microcredito” del Fondo, la cui attività sia stata particolarmente danneggiata dal COVID-19.



 

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPORTO MASSIMO DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO
  • Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in materia di importo massimo delle operazioni di microcredito?

 

Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto, che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

 

  • il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  • lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

 

L’aumento dell’importo massimo – anche questo ripetutamente sollecitato dall’Ente – assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un forte impulso all’attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello attualmente consentito.

Per quanto riguarda l’attuazione della norma, occorre tener conto che l’importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall’art. 111, comma 1 del TUB (come modificato dalla presente norma), anche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014, che pertanto dovrà essere opportunamente adeguato.

Allo stesso modo, come precisato dal Fondo di garanzia con circolare n. 8 del 19 marzo 2020, anche la garanzia del Fondo stesso si applicherà al maggiore importo delle operazioni di microcredito solo dopo che il MEF avrà provveduto ai predetti adeguamenti della normativa.

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L'Ente Nazionale per il Microcredito accoglie in questa sezione materiale selezionato proveniente dal mondo universitario - donde il nome 'academia', termine inglese mutuato dal latino - frutto della ricerca di punta sulla microfinanza. Si tratta principalmente di working paper su temi di attualità quali: la microfinanza 'verde', la microfinanza e le rimesse dei migranti, questioni etiche come la trasparenza e così via. Una selezione di scritti meno recenti ma classici completa la raccolta.

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