Intervista al Presidente ENM Mario Baccini su ISORADIO
Ascolta l'intervista in formato Integrale al Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini
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Ascolta l'intervista in formato Integrale al Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini
Il Governo italiano ha emanato nel decreto Cura Italia una serie di provvedimenti atti ad
agevolare la piccola e media impresa. Di questi alcuni sono rivolti in particolare modo a quanti
utilizzano il microcredito. Per meglio illustrare ai beneficiari, ai tutor, agli agenti sul territorio
e agli intermediari finanziari le misure previste il centro studi dell’Ente Nazionale per il
Microcredito ha prodotto un vademecum utile a soddisfare le richieste più comuni di aziende e
professionisti.
Sperando possa agevolare il lavoro di tutti quelli che operano attraverso gli strumenti
microfinanziari, per il progresso economico e sociale del Paese, Vi invito a consultare questa
breve guida e a segnalarci ulteriori dubbi.
Superata l’emergenza sanitaria, sarà necessario ricostruire il tessuto economico e sociale del
Paese col nostro lavoro comune. Questo sarà possibile anche grazie alle misure previste dal
Governo per la piccola e microimpresa e i professionisti che, fondamento della nostra economia
e della nostra società, hanno reso grande il nostro Paese e continueranno a renderlo tale.
Mario Baccini
DECRETO “CURA ITALIA”
DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL COMPARTO DEL MICROCREDITO
Vademecum
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da COVID-19, il Governo ha emanato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto come “Decreto Cura Italia”, contenente una prima serie di misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.
Il decreto è entrato immediatamente in vigore e deve essere convertirlo in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni.
Si riportano qui di seguito le principali disposizioni del decreto che interessano il comparto del microcredito. Inoltre, con riferimento alla moratoria dei finanziamenti, si illustra per completezza di documentazione anche l’Accordo per il credito 2019 (e relativo Addendum), sottoscritto su questo tema tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali.
Pertanto, il presente vademecum è suddiviso nei seguenti capitoli:
1a) moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”;
1b) moratoria prevista dall’Accordo per il credito 2019 e dal relativo Addendum;
E’ opportuno che le imprese e i professionisti facciano ricorso alle suddette misure unicamente in presenza di gravi ed effettive necessità aziendali o professionali, stante la natura eccezionale delle misure stesse.
IMPORTO DEL MICROCREDITO
Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto CuraItalia che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.
Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.
Vogliamo precisare che l’innalzamento dell’importo massimo delle operazioni di microcreditoimprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro, introdotto dall’art. 49 del Decreto Cura Italia e, adesso confluito nell’art. 13 del Decreto Liquidità, pur se efficace trattandosi di normativa primaria (ancorché in attesa di conversione del D L relativo), di fatto non sarà operativo fino alla emanazione dei decreti attuativi in quanto ancora non assistito dalla garanzia del fondo P.M.I..
Ovvero fino all’adeguamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014 da parte del ministero competente, il fondo P.M.I. non fornirà la garanzia necessaria in assenza della quale difficilmente gli intermediari finanziari erogheranno i nuovi importi previsti.
auspichiamo che l’aggiornamento avvenga nel più breve tempo possibile, e stiamo sollecitando il ministero competente. Rimangono, pertanto, vigenti la precedente normativa e la modulistica di cui è già in possesso.
1a. Moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”
L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.
Sì. La moratoria prevista dal decreto “Cura Italia” riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”. Tra questi ultimi rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 del TUB; pertanto, tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito.
Con riferimento alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale. In tal caso, l’impresa continuerà a rimborsare la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.
No. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.
No. Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l’impresa deve presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa stessa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Per avvalersi della moratoria di cui al “Cura Italia”, le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto (e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
1b) moratoria prevista dall’Accordo per il credito 2019 e dal relativo Addendum
L’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum prevedono che, per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020:
Al momento di presentazione della domanda, le imprese non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori di attività economica.
Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell’11 marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai “soggetti richiedenti” la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all’allungamento della durata, viene adottata la conferma d’ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti non firmatari dell’accordo.
Sì. Infatti, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo richiamati dalla predetta circolare n. 5/2020 (i c.d. “soggetti richiedenti”) rientrano, oltre alle banche e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, anche gli operatori di microcredito di cui all’art. 111 dello stesso TUB. Come precisato dal Fondo, tali operatori, sebbene non siano firmatari dell’Accordo, possono beneficiare della procedura di maggior favore prevista per la sospensione o l’allungamento delle operazioni.
La possibilità di beneficiare della conferma d’ufficio della garanzia consente di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un’accettazione automatica ma un’apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori di microcredito dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l’annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l’urgenza delle problematiche legate all’epidemia.
Il comma 4 dell’art. 49 del decreto prevede che gli operatori di microcredito di cui all’articolo 111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari. Condizione essenziale è che tali finanziamenti siano destinati, da parte dei predetti operatori, ad operazioni di microcredito.
La garanzia è concessa a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento.
Relativamente ai nuovi operatori di microcredito costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la garanzia è concessa senza valutazione del merito di credito.
La norma, come più volte sollecitato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, viene incontro all’esigenza dei cosiddetti “111” di disporre di sufficienti risorse da destinare all’attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di provvista che finora ne ha condizionato l’operatività impedendo il consolidamento di un’offerta di microcredito competitiva e diffusa.
Il comma 6 dell’art. 49 del decreto è di potenziale interesse per il comparto microcreditizio, anche se non direttamente indirizzato ad esso. Tale norma, infatti, consente di elevare la percentuale massima di copertura della garanzia a valere sulle diverse Sezioni speciali del Fondo per le PMI fino al maggior limite eventualmente previsto dalla disciplina dell’Unione Europea (attualmente pari all’80 per cento). La norma riguarda le nuove operazioni.
Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.
Con specifico riguardo al comparto del microcredito, l’applicazione di tale norma può risultare interessante per le microimprese beneficiarie di finanziamenti ammessi alla garanzia della “Sezione speciale Microcredito” del Fondo, la cui attività sia stata particolarmente danneggiata dal COVID-19.
Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto, che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.
Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.
Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
L’aumento dell’importo massimo – anche questo ripetutamente sollecitato dall’Ente – assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un forte impulso all’attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello attualmente consentito.
Per quanto riguarda l’attuazione della norma, occorre tener conto che l’importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall’art. 111, comma 1 del TUB (come modificato dalla presente norma), anche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014, che pertanto dovrà essere opportunamente adeguato.
Allo stesso modo, come precisato dal Fondo di garanzia con circolare n. 8 del 19 marzo 2020, anche la garanzia del Fondo stesso si applicherà al maggiore importo delle operazioni di microcredito solo dopo che il MEF avrà provveduto ai predetti adeguamenti della normativa.
L’Ente Nazionale per il Microcredito sta seguendo con attenzione l’evolversi della crisi “COVID-19”, facendosi promotore di misure che, anche a livello legislativo, consentano di fare fronte alle esigenze manifestate dalle micro e piccole imprese. Va innanzitutto sottolineato come il decreto-legge “Cura Italia”, pubblicato il 17 marzo scorso, abbia introdotto una vasta serie di misure finanziarie e fiscali a favore delle imprese, di cui forniamo un riepilogo generale nell’allegato 1. Nell’ambito di tali misure trovano spazio specifiche disposizioni che accolgono istanze da tempo portate avanti da questo Ente, volte a favorire lo sviluppo del microcredito, a vantaggio degli investimenti e della nuova occupazione. Tali disposizioni, descritte dettagliatamente nell’allegato 2, riguardano in particolare:
L’innalzamento della soglia del microcredito rappresenta senz’altro un’innovazione suscettibile di favorire in modo significativo la ripresa economica per le attività micro - imprenditoriali e di lavoro autonomo. Si tenga conto che la “Sezione speciale Microcredito” del Fondo di garanzia per le PMI ha accolto, nell’ultimo triennio di operatività, oltre 10 mila operazioni di microcredito, per imprese operanti prevalentemente nei settori del commercio e della ristorazione. Al riguardo, si stima che l’innalzamento della soglia del microcredito a 50 mila euro con il credito frazionato, unitamente alla possibilità di ottenere un microcredito agricolo avvalendosi della garanzia del fondo ISMEA, avrà un impatto di crescita dei volumi del microcredito nell’ordine del 35%.
Si prevede, altresì, che nel prossimo triennio il microcredito consentirà la creazione di circa 15 mila nuove attività micro-imprenditoriali e di lavoro autonomo, con 700 milioni di euro di finanziamenti concessi e con un impatto in termini occupazionali stimabile in oltre 35 mila posti di lavoro creati.
Infine, assumono un particolare interesse per la minore imprenditoria e per gli stessi operatori di microcredito anche le disposizioni che, in materia di moratoria (sospensione delle rate o allungamento della durata del finanziamento) consentono a tali operatori di accedere alla garanzia del Fondo PMI beneficiando della conferma d’ufficio della garanzia e senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. Nel prendere atto con soddisfazione dei risultati finora raggiunti, assicuriamo il costante impegno dell’Ente per fare fronte alle urgenti necessità delle microimprese e dei lavoratori autonomi.
Mario Baccini
Si allega
Apprezziamo che il Governo abbia esteso la moratoria per i crediti all'area del microcredito con la circolare 5/2020 e che abbia accolto la proposta di estendere le stesse condizioni alle 111.
Siamo coscienti del momento di emergenza che stanno vivendo le aziende e delle necessità che si dovranno affrontare dopo la crisi per sostenere la ripresa economica del Paese.
Per questo, come Ente pubblico di competenza sul Microcredito in Italia, abbiamo segnalato al Governo alcune opportunità per contrastare l'emergenza e favorire la ripresa economica per la piccola media impresa evidenziando anche la possibilità di innalzare la soglia del microcredito che decreto CuraItalia ha stabilito nella misura di 40 mila euro e non più 25.
L'Ente Nazionale per il Microcredito accoglie in questa sezione materiale selezionato proveniente dal mondo universitario - donde il nome 'academia', termine inglese mutuato dal latino - frutto della ricerca di punta sulla microfinanza. Si tratta principalmente di working paper su temi di attualità quali: la microfinanza 'verde', la microfinanza e le rimesse dei migranti, questioni etiche come la trasparenza e così via. Una selezione di scritti meno recenti ma classici completa la raccolta.
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